Domanda
(Ilario, 5 marzo). Vorrei sapere se estinguendo anticipatamente un mutuo stipulato nel 2005 a tasso fisso per riaprirne un altro di consolidamento con la stessa banca spetta pagare la penale del 3% come da contratto.
Risposta
Se il suo obiettivo è richiedere una cifra superiore al debito residuo attuale, la sostituzione del mutuo è l'unica scelta. In questo caso dovrà versare le penali di estinzione, anche se in misura ridotta rispetto al 3% che figura sul contratto originario. Il Dl 7/2007 (cosiddetto Decreto Bersani, convertito dalla legge 40/2007) ha infatti stabilito un limite massimo alle penali da versare in caso di estinzione anticipata per i mutui sottoscritti prima del febbraio 2007. L'importo da versare alla banca cambia in funzione del momento dell'estinzione: nel caso di un mutuo a tasso fisso (come il suo) se l'estinzione avviene durante la prima metà del mutuo, la penale sarà pari all'1,9%; se avviene dalla metà del rimborso al quart'ultimo anno è pari all'1,5%; se avviene durante il terz'ultimo anno è pari allo 0,2%; se avviene negli ultimi due anni che precedono il termine del piano di ammortamento originario non è dovuta alcuna penale.
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